Dal 1 gennaio 2015 entra ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati (pubblicato il 20 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Rispetto precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo Testo mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). 

In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:
  •    controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
    •    obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
    •    obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
    •    controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del registro dell’apparecchiatura con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.

Inoltre, il Regolamento introduce:
  •    ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
    •    specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
    •    riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC – phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).

Chiarimenti in merito all’attuazione all’articolo 11, paragrafo 4

Poiché i soggetti interessati dagli obblighi imposti dal nuovo regolamento sui gas fluorurati sono molteplici il Ministero dell’Ambiante in data 10 dicembre ha diffuso una nota in merito all’applicabilità del regolamento.

“Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, – scrive il ministero -i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.”

In attesa dell’adeguamento del sistema di certificazione, l’articolo 11, paragrafo 4, si applicherà ai soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. 

Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente. Diversamente, l’articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10. Inoltre, si specifica che tale articolo non si applica alle imprese che svolgono esclusivamente le attività di raccolta, trasporto e consegna di F-gas e che non sono soggette a certificazione.
IMPRESA. Il Ministero dell’Ambiente chiarisce anche la definizione di “impresa” (articolo 2, punto 30) del Regolamento (UE) n. 517/2014, specificando che:

«impresa», la persona fisica o giuridica che

a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II

Cosa cambia?

In sintesi: gli F-gas possono essere venduti a installatori, possessori di impianti e rivenditori.  In tutti questi casi va comunque redatta una dichiarazione d’uso e vanno tenuti i registri. Nel caso invece di acquisto per manutenzione d’impianti, installazione o recupero di gas  va associata anche la certificazione (del personale o dell’azienda) per le attività per cui è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Semplificando, anche all’interno della medesima azienda, dotata di Certificazione d’impresa, il gas può essere acquistato da persona non dotata di patentino purché l’installazione avvenga a cura di persona certificata.
ACQUISTO. In pratica, per poter acquistare (tecnico del freddo) o vendere (es. distributore nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di componentistica aftermarket) refrigerante, colui che acquista deve essere in possesso della certificazione del personale frigorista (detto “patentino”) oppure della certificazione della azienda. La copia di certificazione aziendale e/o personale è richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori. Mentre per costruttori, rivenditori e esportatori sono esenti da questo obbligo. Da precisare inoltre che anche coloro che, per la tipologia di attivita’ svolta, non saranno tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo dei gas refrigeranti fluorurati (F-Gas).

VENDITA. Ovviamente anche i venditori hanno degli obblighi, tra cui il più importante è la creazione e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati.

PRESA IN CONSEGNA. Una volta chiarito che l’acquisto può essere fatto dall’utente finale o da personale dell’impresa non dotato di certificazione (ad es. personale amministrativo ) rimane il problema della presa in consegna del gas. A tal proposito Rivoira Refrigerants s.r.l. ha diramato una apposita nota interpretativa:
 
Azienda installatrice. Un dipendente dell’azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell’azienda (e quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).

Aziende costruttrici di impianti. Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione (basterà compilare il modello allegato selezionando l’apposita casella.

Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche ecc. ecc.). Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale , ad esempio un supermercato e/o un’azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i recipienti non possono essere presi in consegna da personale che non sia in possesso di certificazione personale; in altre parole i recipienti possono essere soltanto presi in consegna dal personale addetto alla manutenzione interna, che deve obbligatoriamente presentare il patentino del frigorista.

TENUTA DEI REGISTRI. Installatori o manutentori e venditori dovranno tenere e rendere eventualmente disponibili, i registri di carico e scarico dei gas, contenenti informazioni relative agli acquirenti dei gas,  evidenziando la quantità e il numero del certificato di ogni acquirente.

SANZIONI.
La nota del Ministero ritorna anche sulle sanzioni per le imprese che continuano a svolgere le attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 senza possedere il pertinente certificato. Violando un obbligo di legge e sono soggette alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 26/2013, in materia di:
a)  contenimento delle perdite di gas fluorurati (articolo 3);
b)  recupero di gas fluorurati (articolo 4);
c)  certificazione delle imprese (articolo 5);
d)  trasmissione delle informazioni (articolo 6);
e)  etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature (articolo 7);
f )  divieti d’uso (articolo 8);
g)  immissione in commercio (articolo 9);
h)  iscrizione al Registro (articolo 10).

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